4 Marzo 2025

Il Procedimento disciplinare

L’AZIONE DISCIPLINARE

Scopo del Codice Deontologico è  dettare una regola di comportamento per assicurare ai clienti (il committente) l’affidabilità e credibilità della categoria e del singolo architetto.
Solo nel caso di mancata osservanza  del Codice Deontologico ha avvio l’azione disciplinare.
L’azione disciplinare ha avvio d’ufficio o dietro segnalazione. Per la più precisa descrizione dell’azione e del procedimento disciplinare, si raccomanda a chi consulta questo sito di attenersi strettamente a quanto indicato e prescritto nell’Ordinamento (norme di legge e regolamentari).
In sintesi, l’azione disciplinare si sviluppa in queste fasi:

  • Il  Consiglio di disciplina nella persona del Presidente, dopo averla preventivamente esaminata, assegna la pratica ad uno dei collegi. Ogni Collegio di disciplina è composto da tre membri, con funzioni di presidente, relatore e segretario. Il Collegio riceve la documentazione già disponibile ed  adempie sia alla funzione di valutazione preliminare ed istruttoria che a quella giudicante.
  • Il Collegio acquisisce le necessarie informazioni e sulla base di queste dispone l’audizione preliminare del professionista indagato, deliberando l’avvio del procedimento vero e proprio (o l’archiviazione, se non vi è presunzione di colpa dell’iscritto).
  • Il procedimento disciplinare comporta la nuova audizione del professionista incolpato, formalmente convocato. Il procedimento si conclude con l’emanazione della sanzione disciplinare o – in caso di non colpevolezza – con l’archiviazione.

LE SANZIONI. L’ARCHITETTO SOSPESO DALLA PROFESSIONE O CANCELLATO DALL’ALBO DEVE CESSARE L’ATTIVITÀ IN CORSO

Il Collegio di Disciplina in caso di colpa ed in base alla gravità (valutando anche l’eventuale dolo) commina una delle seguenti sanzioni:

  • avvertimento;
  • censura;
  • sospensione dall’esercizio della professione;
  • cancellazione dall’albo.

Tutti i colleghi sono pregati di tenere in debita considerazione l’effetto che la sanzione disciplinare (che viene annotata sull’Albo) ha sull’attività professionale dell’architetto, in particolare nei casi di sospensione e cancellazione che sono comunicati ai principali enti pubblici, compresi tutti i comuni della provincia.
Di fatto, il professionista sospeso o cancellato non può compiere alcuna attività professionale e deve cessare quelle in corso (progettazione e d.l.).
Anche il committente che incaricasse un professionista sospeso si esporrebbe al rischio di gravi conseguenze.

LA MOROSITÀ (MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA) COSTITUISCE VIOLAZIONE DEONTOLOGICA

Il mancato pagamento della quota di iscrizione all’Ordine costituisce violazione deontologica ed è sanzionato con la sospensione dall’Albo.

SANZIONE PIÙ GRAVE PER CHI PERSEVERA 

Ai sensi dell’art. 41 comma 4bis  del Codice Deontologico, la persistente morosità per più annualità comporta l’apertura di un nuovo procedimento disciplinare, ferma restando una azione di recupero delle somme non riscosse ad esclusiva competenza del Consiglio dell’Ordine.

ATTENZIONE ALLE VIOLAZIONI CHE HANNO ORIGINE DA MANCATI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI (PAGAMENTO QUOTA – FORMAZIONE OBBLIGATORIA).

Sempre rimandando alle norme in vigore, visto il carattere sintetico di questa nota informativa, e nel rispetto dell’azione autonoma del CDD e dei Collegi, il Consiglio dell’Ordine raccomanda a tutti i colleghi di prestare la massima attenzione agli obblighi relativi a:

  • quota di iscrizione all’Albo,
  • formazione obbligatoria (CFP),

il cui mancato rispetto costituisce a tutti gli effetti una violazione deontologica, non sanabile, e comporta l’avvio obbligatorio dell’azione disciplinare.

CONSEGUENZE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE – CARATTERE PUBBLICO DEL PROVVEDIMENTO

Il professionista che viola le norme deontologiche deve tenere in debito conto le conseguenze a cui si espone e l’effetto che queste hanno sull’attività professionale. Il Consiglio dell’Ordine raccomanda vivamente a tutti noi iscritti all’Albo di prendere chiara visione non solo del Codice deontologico ma anche delle procedure adottate relative alla pubblicità. Le sanzioni disciplinari sono pubbliche e vengono annotate sull’Albo. In particolare le sanzioni di sospensione dalla professione e cancellazione dall’Albo vengono divulgate ai principali enti pubblici.

CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELL’ARCHITETTO SANZIONATO

È fondamentale e sempre più importante il rispetto del Codice Deontologico da parte dei professionisti architetti.
L’evoluzione della professione e l’aggiornamento del Codice hanno portato – purtroppo – ad un incremento fortissimo del numero delle presunte violazioni disciplinari e di conseguenza dei provvedimenti disciplinari. 

Ne è conseguito un impegno forte e continuo del Consiglio di disciplina (CDD) e dei collegi: l’attività di contrasto alla violazione deontologica si svolge in modo continuativo e non più episodico come era in passato.

A fronte di tali situazioni l’Ordine ha ritenuto giusto prevedere il versamento di un contributo obbligatorio per lo svolgimento del procedimento disciplinare come da :

(Delibera 37-2019)

Regolamento Consiglio dell’Ordine

 

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Modificato: 4 Marzo 2025